Dal 2 maggio 2016 al 31 dicembre 2018, il reverse charge si applica alle cessioni di Tablet-TabletPc-Laptop, Console da gioco.
Nel reverse charge nella sostanza, un po’ come avviene per il sistema della ritenuta d’acconto, il debitore dell’imposta diviene il cessionario o committente se soggetto passivo il quale dovrà integrare la fattura con l’Iva da versare.
“Sull’ individuazione dei nuovi beni che saranno assoggettati al reverse charge; la norma parla di console da gioco, «tablet Pc» (tablet dotati di sistemi operativi che li fanno funzionare come computer) e laptop (pc portatili). (…) i «tablet Pc» e i laptop non comprendono tutte le categorie dei “personal computer” per cui continuerà ad applicarsi il regime ordinario Iva per l’ampia categoria dei «personal computer»; tranne che per i soli «tablet Pc» e laptop.” – www. http://www.ilsole24ore.com
Per questi prodotti il reverse charge è stato negato dalla Ue con la decisione n. 2010/710/EU.
La norma non contempla limitazioni di carattere soggettivo, per cui la nuova disciplina si applica in ogni stadio di commercializzazione dei predetti beni, a differenza di quanto previsto per le cessioni di telefoni cellulari, per le quali il reverse charge è stato circoscritto alle sole cessioni “effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio” (circ. Agenzia delle Entrate 23.12.2010 n. 59).
Attualmente la stampa specializzata ritiene che le cessioni di cui sopra effettuate verso CLIENTI TITOLARI DI PARTITA IVA vadano soggette secondo l’art. 17 comma 6 lett. c DPR 633/72.
Diversamente, le cessioni effettuate a Clienti Privati (NON titolari di PIVA) continuano ad essere assoggettate ad IVA.
Ulteriori Approfondimenti: www.tasse-fisco.com – www.ilsole24ore.com